pipistrelli

| 25 Luglio 2018

Norme di tutela

I pipistrelli in Italia sono tutelati da Leggi nazionali e da Direttive e Convenzioni Internazionali:

  1. La Legge 11 febbraio 1992, n°157  “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio“, la legge quadro in materia di fauna selvatica e attività venatoria, che identifica i Chirotteri come appartenenti alla fauna “particolarmente protetta”.
  2. La Convenzione di Berna, “Convenzione per la conservazione della vita selvatica e dei suoi biotopi in Europa”, elaborata nel 1979 e resa esecutiva in Italia dalla Legge 5 agosto 1981, n°503. Per questa convenzione le specie “minacciate d’estinzione e vulnerabili” meritano particolari attenzioni di conservazione (art. 1, comma 2) e vengono individuate nell’Allegato II (“Specie di fauna rigorosamente protette”). In tale Allegato sono elencati tutti i Chirotteri europei ad eccezione di Pipistrellus pipistrellus.
  3. La Convenzione di Bonn sulle specie migratrici appartenenti alla fauna selvatica, resa esecutiva in Italia dalla Legge 25 gennaio 1983, n. 42, che promuove la periodica valutazione dello stato di conservazione delle specie, le attività di monitoraggio e di approfondimento delle conoscenze sulle popolazioni.
  4. Il Bat Agreement, “Accordo sulla conservazione delle popolazioni di pipistrelli europei – EUROBATS“, reso esecutivo in Italia con la Legge 27 maggio 2005, n. 104. È un testo normativo nato per concretizzare gli obiettivi della Convenzione di Bonn relativamente alle specie di Chirotteri europei, definite “seriamente minacciate dal degrado degli habitat, dal disturbo dei siti di rifugio e da determinati pesticidi”.
  5. La Direttiva 92/43/CEE relativa alla “Conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche“, nota come Direttiva Habitat attuata in via con D.P.R. 8 settembre 1997, n. 357, integrato e modificato dal D.P.R. 12 marzo 2003, n. 120.

Animali particolarmente protetti

Sulla base delle norme citate è quindi vietato abbattere, catturare, detenere e commerciare esemplari di qualsiasi specie di Chirottero italiano (artt. 21 e 30 della L. 157/92; art. III del Bat Agreement – EUROBATS; art. 6 della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/1997 e ss.mm.).
Deroghe possono essere ottenute per catture a scopo di studio, attraverso la richiesta specifica alle autorità predisposte (MATTM – Regioni e Province autonome).
Le violazioni sono sanzionate penalmente in base all’art. 30 della L. 157/92 e alle successive integrazioni.

E’ inoltre vietato arrecare disturbo agli esemplari, in particolare durante le varie fasi del periodo riproduttivo e durante l’ibernazione, nonché alterare o distruggere i siti di rifugio (art. 6, cap. III della Convenzione di Berna; art. 8 del D.P.R. 357/97 modificato con D.P.R. 120/2003). Relativamente a quest’ultimo aspetto, sono citati i “siti di riproduzione”, “di sosta” e “di riposo”, e quindi tutte le tipologie di siti di rifugio utilizzate dai Chirotteri risultano interessate dalla disposizione.

Le sanzioni

Per le violazioni a tali norme non sono previste sanzioni specifiche, ma comportamenti tali da causare un danno ambientale “significativo” possono essere sanzionati con riferimento alla normativa sul danno ambientale, che si applica a tutte le specie italiane di Chirotteri (Direttiva 2004/35/CE, “Responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale” resa esecutiva in Italia dal D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152.). Inoltre la Direttiva 2008/99/CE del 19 novembre 2008 “sulla tutela penale dell’ambiente”, attuata col D.Lgs. n°121 del 7 luglio 2011, basata sulla Direttiva 2004/35/CE, istituisce un numero di reati gravi ai danni dell’ambiente e obbliga gli Stati membri a prevedere, nella loro legislazione nazionale, sanzioni penali in relazione a gravi violazioni delle disposizioni del diritto comunitario in materia di tutela dell’ambiente.

L’importanza della rete Natura2000

La Rete europea di Siti Natura 2000 è una rete ecologica diffusa su tutto il territorio dell’Unione, istituita ai sensi della Direttiva 92/43/CEE “Habitat” per garantire il mantenimento a lungo termine degli habitat naturali e delle specie di flora e fauna minacciati o rari a livello comunitario. La Rete N2000 è costituita dalle Zone di Protezione Speciale, esplicitamente realizzate per la tutela degli Uccelli, e dai Siti di Interesse Comunitario (SIC), che vengono successivamente designati quali Zone Speciali di Conservazione (ZSC).

Rete N2000 in Europa

Figura 1 – I siti della rete Natura 2000 i Europa (https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/figures/distribution-of-natura-2000-sites-across-eu-member-states-1/)

Disposizioni utili per concretizzare la tutela delle specie di Chirotteri e dei loro habitat, siti di rifugio compresi, si applicano proprio all’interno delle ZSC e dei SIC. All’interno di questi Siti, eventuali piani territoriali o interventi “non direttamente connessi e necessari al mantenimento in uno stato di conservazione soddisfacente delle specie e degli habitat presenti nel sito, ma che possono avere incidenze significative sul sito stesso”, devono essere sottoposti alla procedura di Valutazione d’Incidenza. Secondo gli indirizzi della normativa nazionale, la valutazione viene espressa sulla base di uno studio volto a individuare e ponderare gli effetti della realizzazione del piano/intervento sul sito, tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso. Poiché i pipistrelli possono spostarsi per lunghe distanze, può rendersi necessario sottoporre alla procedura di valutazione d’incidenza anche piani/interventi relativi ad ambiti esterni ai confini delle ZSC/SIC, ma che possono avere ricadute sulle specie presenti nei Siti.

La tutela dei chirotteri negli edifici storico-monumentali

Data l’importanza che gli edifici e i siti che fanno parte del “patrimonio culturale” rivestono per la conservazione dei Chirotteri, si sottolinea l’importanza che all’interno di tali ambiti venga garantita l’applicazione delle norme di tutela citate per i siti di rifugio.
Va precisato che il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D.Lgs. 42/2004) non reca alcuna disposizione relativa ai Chirotteri, tuttavia, riconosce i valori naturali quali elementi che concorrono all’individuazione dei beni da tutelare (art. 2). Più in generale, legislazione ambientale e legislazione relativa al patrimonio culturale convergono sull’obiettivo fondamentale della conservazione “a beneficio delle generazioni presenti e future”. A fronte di tali motivazioni il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali, rispettivamente attraverso la Direzione generale per la protezione della natura e la Direzione per i beni architettonici e paesaggistici, hanno siglato nel 2006 un Protocollo biennale d’Intesa per la redazione di Linee guida per la conservazione dei chirotteri negli edifici, da realizzare con la collaborazione del Gruppo Italiano Ricerca Chirotteri. Questo protocollo è sfociato nella pubblicazione delle Linee guida per la conservazione dei chirotteri nelle costruzioni antropiche e la risoluzione degli aspetti conflittuali connessi.

Castello Mantova

Figura 2 – Il Castello di S. Giorgio a Mantova ospita nel suo fossato una importante colonia di miniotteri (By Massimo Telò [CC BY-SA 3.0 https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0)], from Wikimedia Commons)

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